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CAMBIO COMBUSTIBILE: QUANDO LA RELAZIONE TECNICA DIVENTA OBBLIGATORIA

CAMBIO COMBUSTIBILE: QUANDO LA RELAZIONE TECNICA DIVENTA OBBLIGATORIA

Cosa devono sapere installatori e manutentori con gli ultimi aggiornamenti del DM 28/10/2025

Nel lavoro quotidiano delle aziende impiantiste capita sempre quotidianamente di intervenire su vecchi impianti alimentati a gasolio per sostituirli con nuovi generatori a metano. Molti operatori tendono a considerare questo intervento come una semplice sostituzione di caldaia, soprattutto quando la potenza dell’impianto resta inferiore ai 50 kW. In realtà, dal punto di vista normativo, il cambio di combustibile rappresenta una modifica impiantistica rilevante e comporta obblighi precisi che vengono ancora oggi sottovalutati.

La normativa attualmente in vigore, basata sul D.Lgs. 192/2005 e sui successivi decreti attuativi, tra cui il D.M. 26 giugno 2015 “Requisiti Minimi” aggiornato dal nuovo DM 2810/2025), stabilisce infatti che la deroga alla relazione tecnica energetica si applica solo in presenza contemporanea di tre condizioni: stessa tipologia di generatore, stesso combustibile e potenza inferiore ai 50 kW.

Nel momento in cui cambia il combustibile, ad esempio passando da gasolio a metano, la relazione tecnica energetica (ex Legge 10, sugli schemi del DM 26/06/2015) diventa obbligatoria, indipendentemente dalla potenza dell’impianto.

La ragione è chiara: il cambio combustibile modifica il bilancio energetico dell’edificio e richiede verifiche specifiche su rendimento, emissioni e rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica.

Per chi installa questo aspetto assume oggi un’importanza centrale. Il rischio, infatti, riguarda sempre più spesso la gestione documentale dell’intervento. Avviare i lavori senza aver verificato la presenza della relazione tecnica espone l’impresa a responsabilità dirette.

La normativa prevede infatti sanzioni amministrative comprese tra 516 e 2.582 euro per l’installatore che realizza l’impianto in assenza del progetto obbligatorio o in difformità rispetto alla documentazione depositata. A questo si aggiungono possibili problemi legati alla Dichiarazione di Conformità, alla perdita delle agevolazioni fiscali, al blocco delle pratiche edilizie e alle verifiche successive sull’impianto.

In pratica, la verifica preliminare della documentazione è diventata parte integrante dell’attività tecnica.

Dal 2026 lo scenario evolve ulteriormente. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 5/2026, che recepisce la direttiva europea RED III, il tema della relazione tecnica si lega sempre di più agli obiettivi di decarbonizzazione e integrazione delle fonti rinnovabili. Il decreto conferma l’obbligo della relazione tecnica in caso di cambio combustibile, ma amplia gli aspetti da verificare. La semplice sostituzione di una caldaia a gasolio con una nuova caldaia a metano potrebbe infatti includere il rispetto delle quote FER e la coerenza dell’intervento con gli obiettivi di sostenibilità previsti dalla RED III.

Per questo motivo il passaggio da gasolio a metano oggi assume il valore di una vera trasformazione energetica dell’impianto.

Ed è proprio qui che cambia il ruolo delle aziende impiantiste.
Oggi serve realizzare impianti efficienti, ma soprattutto verificare preventivamente che l’intervento sia supportato da un progetto energetico conforme e da tutta la documentazione richiesta.

Perché nella nuova transizione energetica la conformità documentale è diventata parte integrante dell’impianto stesso.