APE E LIBRETTO DI IMPIANTO: UN DETTAGLIO CHE PUÒ FARE LA DIFFERENZA
Un chiarimento del MASE richiama l’attenzione sul ruolo di installatori e manutentori nella validità dell’Attestato di Prestazione Energetica
Negli ultimi mesi abbiamo approfondito come il D.M. 28 ottobre 2025 (Decreto Requisiti Minimi), entrato in vigore il 3 giugno 2026, abbia modificato diversi aspetti della prestazione energetica degli edifici, introducendo nuovi criteri di calcolo dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Si tratta di un tema che può sembrare distante dall’attività quotidiana di installatori e manutentori. In realtà, un recente documento operativo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) evidenzia un collegamento molto stretto tra il lavoro dell’impresa impiantistica e la corretta emissione dell’APE.
Il chiarimento riguarda un aspetto spesso sottovalutato: un Attestato di Prestazione Energetica riferito a un edificio dotato di impianto termico deve essere supportato dalla documentazione dell’impianto stesso, a partire dal libretto di impianto e dai relativi allegati.
Tra questi assume particolare importanza il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica, che deve risultare valido al momento dell’emissione dell’attestato.
Secondo il MASE, emettere un APE in assenza del libretto di impianto completo della documentazione obbligatoria significa attestare la prestazione energetica di un impianto che non risulta gestito nel rispetto del D.Lgs. 192/2005 e del DPR 74/2013, con le conseguenti responsabilità e le sanzioni amministrative previste dalla normativa.
Il documento ricorda inoltre che, nelle Regioni in cui è operativo il Catasto degli Impianti Termici, nell’APE deve essere riportato il relativo codice identificativo. Questo presuppone che l’impianto sia regolarmente registrato e dotato del libretto di impianto con tutti gli allegati obbligatori.
Per questo motivo, prima dell’emissione dell’APE, il tecnico certificatore dovrà verificare la presenza del libretto e di un Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica in corso di validità. Qualora tali documenti non siano disponibili, sarà necessario procedere alla loro regolarizzazione prima di completare la certificazione energetica.
L’unica eccezione riguarda gli impianti dismessi, disattivati o distaccati dalla rete del gas, purché tale situazione risulti regolarmente dichiarata, anche nel Catasto degli Impianti Termici laddove presente.
Il MASE precisa inoltre un aspetto importante: l’eventuale scadenza del Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica successiva all’emissione dell’APE non determina automaticamente l’invalidità dell’attestato, ma rappresenta un evento che interviene dopo la sua redazione. Diverso è il caso in cui il rapporto risulti già assente o non valido al momento della certificazione.
Infine, viene chiarito che gli edifici privi di impianto di climatizzazione invernale e di produzione di acqua calda sanitaria, per i quali non è previsto il libretto di impianto, possono ottenere un APE con validità massima di dieci anni.
Per installatori e manutentori questo chiarimento conferma un concetto sempre più evidente: la corretta gestione del libretto di impianto e dei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica diventa un elemento essenziale.
Per aiutare te e la tua azienda nella corretta gestione e compilazione di questo documento, abbiamo predisposto il videocorso “Libretto di impianto: tutto quello che devi sapere”, scopri i dettagli:
Una gestione puntuale della documentazione impiantistica assume un ruolo sempre più strategico all’interno delle attività quotidiane dell’impresa.