Vai al contenuto

IMPIANTI FER IN EDILIZIA LIBERA, ATTENZIONE AL NUOVO OBBLIGO

IMPIANTI FER IN EDILIZIA LIBERA, ATTENZIONE AL NUOVO OBBLIGO

Il Ministero dell’Ambiente adotta il Modello Unico Parte III per la comunicazione dei nuovi impianti e di quelli esistenti. Termini stringenti e adempimenti operativi per i clienti residenziali.

Con la diffusione delle tecnologie a fonte rinnovabile, le semplificazioni burocratiche per l’edilizia libera hanno velocizzato molti interventi di installazione su abitazioni e strutture produttive. Spesso, però, la definizione di “attività libera” è stata scambiata per un’assenza totale di adempimenti informativi verso la pubblica amministrazione. Ecco quindi le ultime disposizioni ministeriali, che introducono un passaggio telematico obbligatorio volto a tracciare la presenza degli impianti sul territorio.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha infatti pubblicato il Decreto Ministeriale n. 223 del 15 luglio 2026, che adotta ufficialmente il Modello Unico – Parte III. Il provvedimento attua le disposizioni del D.Lgs. 190/2024 e definisce la procedura per trasmettere i dati tecnici degli impianti FER realizzati in edilizia libera alla piattaforma SUER (Sportello Unico delle Energie Rinnovabili).

In ambito residenziale, il regime di edilizia libera interessa la maggior parte degli interventi di efficientamento domestico ordinario. Rientrano ad esempio in questo perimetro installazioni e riqualificazioni con:

  • Pompe di calore aria-aria o aria-acqua destinate alla climatizzazione e alla produzione di acqua calda sanitaria.
  • Pannelli solari termici integrati o adagiati sulle coperture degli edifici.
  • Impianti fotovoltaici posizionati su tetti, lastrici solari o strutture pertinenziali (come tettoie e pergole), purché non ricadano in vincoli paesaggistici complessi.

Sul piano operativo, i dati da compilare sono molto semplici e riguardano nel caso degli impianti del nostro settore, oltre all’anagrafica del cliente e i dati catastali dell’edificio, la tipologia di intervento (se nuovo o ristrutturazione di un impianto esistente), potenza elettrica o termica e la data di entrata in esercizio dell’impianto.

La piattaforma digitale SUER è messa a disposizione da GSE sul proprio sito ed è accessibile tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica.

Le tempistiche di gestione cambiano nettamente a seconda dello stato dell’impianto. Con la disponibilità del modulo sul portale telematico, le nuove realizzazioni devono essere comunicate dal cliente finale (o dall’installatore, se delegato) entro 5 giorni dall’entrata in esercizio.

Il decreto stabilisce inoltre una disciplina transitoria per la regolarizzazione del pregresso. Per gli impianti in edilizia libera già messi in funzione prima dell’attivazione del modello sulla piattaforma, la trasmissione della comunicazione deve avvenire entro 6 mesi dalla data di effettiva pubblicazione del modulo online.

Trattandosi di un adempimento burocratico snello e privo di particolari complessità tecniche, l’aspetto fondamentale per l’impresa resta l’informazione al cliente. Spesso l’utente finale considera l’edilizia libera esente da qualsiasi formalità: guidarlo verso questo passaggio o integrare la trasmissione dati direttamente nei servizi post-installazione rappresenta un modo semplice per offrire un’assistenza davvero completa.